Art. 6
Piano strategico
In vigore dal 10 mag 2021
Piano strategico
1. Ai sensi dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/695, l’attuazione del programma specifico è agevolata da un piano strategico pluriennale delle attività di R&I, che promuove altresì la coerenza tra i programmi di lavoro e le priorità nazionali e dell’UE. Il risultato della pianificazione strategica viene indicato in un piano strategico pluriennale, al fine di preparare i contenuti dei programmi di lavoro, di cui all’ della presente decisione. Il piano strategico copre un periodo massimo di quattro anni, mantenendo al contempo sufficiente flessibilità in modo che l’Unione possa rispondere rapidamente a sfide nuove ed emergenti, nonché a opportunità e crisi impreviste.
2. La pianificazione strategica si concentra in particolare sul pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» e riguarda altresì le pertinenti attività nell’ambito di altri pilastri e della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER».
La Commissione garantisce il coinvolgimento tempestivo degli Stati membri e ampi scambi con questi ultimi e con il Parlamento europeo. La Commissione garantisce, altresì, che questi siano integrati da consultazioni con i portatori di interessi e il grande pubblico. Ciò contribuirà a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e della società civile.
Gli Stati membri possono sostenere la pianificazione strategica anche fornendo una panoramica delle consultazioni nazionali e dei contributi dei cittadini che alimentano il piano strategico.
3. La Commissione adotta il piano strategico mediante un atto di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4. Tale piano strategico corrisponde agli obiettivi e alle attività descritti nell’allegato I. Tale atto di esecuzione contiene i seguenti elementi, relativi al periodo contemplato:
a)
orientamenti strategici principali per il sostegno alla R&I, inclusa una descrizione dell’impatto previsto, delle questioni trasversali tra poli tematici e dei settori d’intervento contemplati;
b)
individuazione di partenariati europei conformemente all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/695;
c)
individuazione di missioni ai sensi dell’ della presente decisione e dell’ e dell’allegato VI del regolamento (UE) 2021/695;
d)
settori per la cooperazione internazionale, azioni da allineare a quelle nell’ambito della R&I di altre nazioni e regioni del mondo su vasta scala o azioni da realizzare in cooperazione con le organizzazioni di paesi terzi;
e)
questioni specifiche, quali l’equilibrio tra la ricerca e l’innovazione, l’integrazione delle scienze sociali e umane, il ruolo delle tecnologie abilitanti fondamentali e delle catene del valore strategiche, la parità di genere, inclusa l’integrazione della dimensione di genere nei contenuti di R&I, il rispetto dei più elevati standard di etica e integrità e le priorità per la diffusione e lo sfruttamento.
4. Il piano strategico tiene conto di un’analisi, effettuata dalla Commissione, che contempla almeno i seguenti elementi:
a)
i fattori politici, socioeconomici e ambientali pertinenti per le priorità d’intervento dell’Unione e degli Stati membri;
b)
il contributo della R&I alla realizzazione degli obiettivi politici dell’Unione sfruttando nel contempo studi, altri dati scientifici e pertinenti iniziative a livello nazionale e dell’Unione, compresi partenariati istituzionalizzati europei in conformità dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695;
c)
i dati risultanti da attività di previsione, gli indicatori in materia di scienza e tecnologia, gli indicatori in materia di innovazione, gli sviluppi internazionali quali l’attuazione degli OSS e i riscontri sull’attuazione, incluso il monitoraggio dell’attuazione di misure specifiche concernenti l’ampliamento della partecipazione e la diffusione dell’eccellenza come pure la partecipazione delle PMI;
d)
le priorità che offrono il potenziale per essere attuate in sinergia con altri programmi dell’Unione;
e)
una descrizione dei vari approcci di consultazione dei portatori di interesse e di coinvolgimento dei cittadini nell’ambito del lavoro di elaborazione dei programmi di lavoro;
f)
la complementarità e le sinergie con la pianificazione delle comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) conformemente al regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).
5. La pianificazione strategica è integrata da un processo di coordinamento strategico per i partenariati europei, con la partecipazione degli Stati membri e della Commissione in condizioni di parità. Funziona come punto di accesso per l’analisi di previsioni, l’analisi e la consulenza sullo sviluppo del portafoglio, sull’eventuale configurazione, attuazione, monitoraggio e graduale eliminazione dei partenariati in materia di R&I ed è guidato da un quadro esaustivo di criteri, sulla base dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/695.
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