Art. 5

Risorse dello strumento dell’Unione europea per la ripresa

In vigore dal 10 mag 2021
Risorse dello strumento dell’Unione europea per la ripresa 1.   In conformità dell’ del regolamento (UE) 2021/695 le misure di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (13) sono attuate nell’ambito del presente programma specifico mediante gli importi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del suddetto regolamento, fermo restando il disposto dell’, paragrafi 3, 4, 7 e 9, del medesimo. Tali importi supplementari sono assegnati esclusivamente ad azioni in materia di R&I volte a far fronte alle conseguenze della COVID-19, in particolare le sue conseguenze economiche e sociali. È data priorità alle PMI innovative e si presta particolare attenzione alla loro integrazione nei progetti collaborativi nell’ambito del pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea». 2.   La ripartizione indicativa degli importi di cui al paragrafo 1 è la seguente: a) 25 % per il polo tematico «Salute»; b) 25 % per il polo tematico «Digitale, industria e spazio»; c) 25 % per il polo tematico «Clima, energia e mobilità»; d) 25 % per il CEI.
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