Art. 2
Obiettivi operativi
In vigore dal 10 mag 2021
Obiettivi operativi
1. Il programma specifico contribuisce all’obiettivo generale e agli obiettivi specifici indicati all’ del regolamento (UE) 2021/695.
2. Gli obiettivi operativi del programma specifico sono i seguenti:
a)
rafforzare la ricerca di frontiera e di base d’eccellenza; rafforzare e diffondere l’eccellenza, anche favorendo una più ampia partecipazione in tutta l’Unione;
b)
rafforzare il legame tra la ricerca, l’innovazione e, se del caso, l’istruzione e le altre politiche, incluse le complementarità con le politiche e le attività di R&I a livello nazionale, regionale e dell’Unione;
c)
sostenere l’attuazione delle priorità d’intervento dell’Unione, inclusi in particolare gli SDG e l’accordo di Parigi;
d)
promuovere la R&I responsabile, tenendo conto del principio precauzionale;
e)
rafforzare la dimensione di genere nell’ambito del programma specifico;
f)
accrescere i legami di collaborazione nella R&I europea attraverso i settori e le discipline, incluse le scienze sociali e umane;
g)
rafforzare la cooperazione internazionale;
h)
collegare e sviluppare le infrastrutture di ricerca in tutto lo Spazio europeo della ricerca (SER) e fornire un accesso transnazionale;
i)
attrarre i talenti, formare e trattenere i ricercatori e gli innovatori nel SER, anche tramite la mobilità;
j)
promuovere la scienza aperta e garantire la visibilità al pubblico e il libero accesso alle pubblicazioni scientifiche e ai dati di ricerca, incluse le opportune eccezioni;
k)
incoraggiare lo sfruttamento dei risultati della R&I e diffondere attivamente e sfruttare i risultati, in particolare per l’effetto leva sugli investimenti privati e lo sviluppo di politiche;
l)
raggiungere, attraverso le missioni di R&I, obiettivi ambiziosi entro un termine stabilito;
m)
migliorare la relazione e l’interazione tra scienza e società, incluse la visibilità della scienza nella società e la comunicazione scientifica, e promuovere il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti finali nei processi di coprogettazione e cocreazione;
n)
accelerare la trasformazione industriale, anche mediante competenze migliorate per l’innovazione;
o)
stimolare le attività di R&I nelle PMI e la creazione e l’espansione di imprese innovative, in particolare le start-up, le PMI e in casi eccezionali le piccole imprese a media capitalizzazione;
p)
migliorare l’accesso al capitale di rischio, anche tramite sinergie con il programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), in particolare quando il mercato non fornisce finanziamenti sostenibili.
3. Nel perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2 si può tenere conto di bisogni nuovi e imprevisti sorti durante il periodo di attuazione del programma specifico. Tali bisogni possono comprendere, ove debitamente motivato, le risposte alle opportunità, alle crisi e alle minacce emergenti e le risposte alle esigenze relative allo sviluppo di nuove politiche dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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