Art. 4
Bilancio
In vigore dal 10 mag 2021
Bilancio
1. Conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l’attuazione del programma specifico per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è di 83 397 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. In conseguenza dell’adeguamento specifico dei programmi previsto dall’ del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (12) e dall’allegato II dello stesso, l’importo di cui al paragrafo 1 è maggiorato di una dotazione aggiuntiva pari a 2 790 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il programma specifico.
3. L’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ripartito tra le componenti di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695. L’importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo è ripartito tra le componenti di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione, conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/695. Si applicano le disposizioni di cui all’, paragrafi da 5 a 9, del regolamento (UE) 2021/695.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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