Art. 16

Disposizioni transitorie

In vigore dal 10 mag 2021
Disposizioni transitorie 1.   La presente decisione non incide sul proseguimento o sulla modifica delle azioni interessate nell’ambito della decisione (UE) 2013/743/UE, che continua ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. Se necessario, eventuali compiti rimanenti del comitato istituito dalla decisione (UE) 2013/743/UE sono assunti dal comitato di cui all’ della presente decisione. 2.   La dotazione finanziaria del programma specifico può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma specifico e le misure adottate nell’ambito del programma precedente stabilito dalla decisione (UE) 2013/743/UE.
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