Art. 8
In vigore dal 15 gen 2020
1. La Commissione verifica che il finanziamento delle azioni imputate al bilancio generale dell’Unione europea sia effettuato correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione.
Essa verifica sistematicamente, in collaborazione con gli Stati membri riuniti in sede di comitato di cui all’, paragrafo 1, le fasi di sviluppo e di installazione del sistema di informatizzazione, allo scopo di determinare se gli obiettivi perseguiti siano stati raggiunti e di indicare orientamenti volti a incrementare l’efficacia delle azioni intese a rendere operativo il sistema.
2. Entro il 10 febbraio 2025 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e sul funzionamento del sistema d’ informatizzazione.
La relazione precisa, in particolare, le modalità e i criteri per la successiva valutazione del funzionamento del sistema d’informatizzazione.
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