Art. 6
In vigore dal 15 gen 2020
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per la modifica, l’estensione e il funzionamento del sistema di informatizzazione in relazione al le questioni di cui all’, paragrafo 1 e all’, paragrafo 2, secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. Tali atti di attuazione lasciano impregiudicate le disposizioni dell’Unione concernenti la riscossione e il controllo delle imposte indirette, nonché la cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca nel settore della imposizione indiretta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:263:oj#art-6