Art. 11
In vigore dal 15 gen 2020
1. Gli stanziamenti annuali, che comprendono anche gli stanziamenti relativi all’applicazione e al funzionamento del sistema d’informatizzazione posteriormente al periodo di attuazione, sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie di cui al regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
2. Gli Stati membri valutano e mettono a disposizione i bilanci e le risorse umane necessari a soddisfare gli obblighi di cui all’. La Commissione e gli Stati membri forniscono le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per modificare, estendere, gestire e sviluppare ulteriormente il sistema d’informatizzazione.
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