Art. 5
In vigore dal 15 gen 2020
1. Gli Stati membri portano a termine, entro i termini stabiliti nei piani di gestione di cui all’, paragrafo 2, i compiti iniziali e regolari loro assegnati.
Essi trasmettono alla Commissione i risultati relativi a ciascuno dei compiti e la data di ultimazione dei medesimi. La Commissione a sua volta ne informa il comitato di cui all’, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri non adottano misure relative alla modifica, all’estensione o al funzionamento del sistema d’informatizzazione che possano incidere sull’interconnessione e sull’interoperabilità globale del sistema o sul suo funzionamento d’insieme.
Qualsiasi misura che uno Stato membro intenda adottare che rischi di incidere sull’interconnessione e l’interoperabilità globale del sistema d’informatizzazione, o sul suo funzionamento d’insieme, può essere adottata previo accordo della Commissione.
3. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione di qualsiasi misura da essi adottata onde consentire una gestione ottimale del sistema di informatizzazione nell’ambito della loro amministrazione. La Commissione a sua volta ne informa il comitato di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
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