Art. 4
In vigore dal 15 gen 2020
1. La Commissione coordina la modifica, l’estensione e il funzionamento degli elementi unionali e non unionali del sistema di informatizzazione, in particolare per quanto riguarda:
a)
l’infrastruttura e i mezzi necessari per assicurare l’interconnessione e l’interoperabilità globale del sistema d’informatizzazione;
b)
la messa a punto dei dispositivi di sicurezza del più alto livello possibile al fine di vietare l’accesso non autorizzato ai dati e di garantire l’integrità del sistema d’informatizzazione;
c)
gli strumenti per l’elaborazione delle informazioni ai fini della lotta antifrode.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la Commissione stipula i contratti necessari per la modifica e l’estensione degli elementi unionali del sistema d’informatizzazione ed elabora, in cooperazione con gli Stati membri, riuniti in seno al comitato di cui all’, paragrafo 1, un piano direttivo e i piani di gestione necessari per la modifica, l’estensione e il funzionamento del sistema d’informatizzazione.
Il piano direttivo e i piani di gestione specificano i compiti iniziali e regolari che la Commissione e ciascuno Stato membro sono incaricati di portare a termine. I piani di gestione stabiliscono i termini di ultimazione dei compiti necessari per l’esecuzione di ciascun progetto definito nel piano direttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:263:oj#art-4