Art. 3
In vigore dal 15 gen 2020
1. Il sistema di informatizzazione comporta elementi unionali e non unionali.
2. La Commissione provvede affinché, in sede di definizione degli elementi unionali del sistema di informatizzazione, sia prestata la massima attenzione a riutilizzare per quanto possibile sistemi esistenti e a garantire che tale sistema di informatizzazione sia compatibile con altri pertinenti sistemi di informatizzazione della Commissione e degli Stati membri, con l’obiettivo di creare un insieme integrato di sistemi d’ informatizzazione che consenta simultaneamente la sorveglianza dei movimenti intraunionali dei prodotti soggetti ad accisa e dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa o ad altri dazi e tasse in provenienza da o destinati a paesi terzi.
3. Gli elementi unionali del sistema d’informatizzazione sono costituiti dalle specifiche comuni, dai prodotti tecnici, dai servizi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema, nonché dai servizi di coordinamento utilizzati da tutti gli Stati membri, ad esclusione di qualsiasi variante o particolare adattamento destinato a soddisfare esigenze nazionali.
4. Gli elementi non unionali del sistema d’informatizzazione sono costituiti dalle specifiche nazionali, dalle banche di dati nazionali che fanno parte del sistema d’informatizzazione, dalle connessioni di rete fra gli elementi unionali e non unionali, nonché dal software o dai supporti che ciascuno Stato membro riterrà necessari per garantire una gestione ottimale del sistema d’informatizzazione nell’ambito della sua amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:263:oj#art-3