Art. 10

In vigore dal 15 gen 2020
1.   Le spese necessarie alla modifica e all’estensione del sistema d’informatizzazione sono ripartite fra l’Unione e gli Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3. 2.   L’Unione si fa carico delle spese di concezione, acquisto, impianto e manutenzione degli elementi unionali del sistema d’informatizzazione, nonché delle spese di funzionamento corrente degli elementi unionali, installati nei locali della Commissione o di un subappaltatore designato. 3.   Gli Stati membri si fanno carico delle spese relative alla modifica, all’estensione e al funzionamento degli elementi non unionali del sistema d’informatizzazione, nonché delle spese di funzionamento corrente degli elementi unionali del sistema d’informatizzazione, installati nei loro locali o in quelli di un subappaltatore designato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:263:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo