Art. 10
In vigore dal 15 gen 2020
1. Le spese necessarie alla modifica e all’estensione del sistema d’informatizzazione sono ripartite fra l’Unione e gli Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. L’Unione si fa carico delle spese di concezione, acquisto, impianto e manutenzione degli elementi unionali del sistema d’informatizzazione, nonché delle spese di funzionamento corrente degli elementi unionali, installati nei locali della Commissione o di un subappaltatore designato.
3. Gli Stati membri si fanno carico delle spese relative alla modifica, all’estensione e al funzionamento degli elementi non unionali del sistema d’informatizzazione, nonché delle spese di funzionamento corrente degli elementi unionali del sistema d’informatizzazione, installati nei loro locali o in quelli di un subappaltatore designato.
Storico versioni
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