Art. 7
Obiettivi di riferimento
In vigore dal 13 dic 2018
Obiettivi di riferimento
1. Fatti salvi gli obiettivi di riferimento definiti nell'allegato I, punto 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e nell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli obiettivi di riferimento per le ispezioni dei pescherecci sono stabiliti negli allegati da I a V, punto 4, della presente decisione.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono anche applicare obiettivi di riferimento diversi, espressi in termini di livelli superiori di conformità secondo la metodologia armonizzata stabilita in collaborazione con l'EFCA, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all' della presente decisione, a condizione che:
a)
un'analisi dettagliata delle attività di pesca o delle attività inerenti alla pesca e degli aspetti connessi all'esecuzione giustifichi la necessità di fissare obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità;
b)
gli Stati membri interessati definiscano lo sforzo di controllo e ispezione, nonché la strategia per conseguire i risultati attesi con i livelli superiori di conformità;
c)
i parametri di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità non incidano negativamente sugli obiettivi, le priorità e le procedure basate sul rischio definiti dai programmi specifici di controllo e ispezione;
d)
i parametri di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità siano notificati alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore della presente decisione e, successivamente, ogni 2 anni e la Commissione non sollevi obiezioni in proposito entro 90 giorni dalla notifica.
3. Tutti gli obiettivi di riferimento sono valutati annualmente sulla base delle relazioni di valutazione di cui all', paragrafo 1, e, se opportuno, sono rivisti di conseguenza nell'ambito della valutazione di cui all', paragrafo 6.
4. Se del caso, gli obiettivi di riferimento di cui al presente articolo vengono resi effettivi da un piano di impiego congiunto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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