Art. 5
Procedure di valutazione del rischio e relazione con i piani di impiego congiunto
In vigore dal 13 dic 2018
Procedure di valutazione del rischio e relazione con i piani di impiego congiunto
1. Gli Stati membri interessati valutano, almeno una volta all'anno, i rischi inerenti alle attività di pesca elencate negli allegati da I a V conformemente alla metodologia armonizzata da essi stabilita in cooperazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), basata sui possibili rischi di inosservanza delle norme della politica comune della pesca.
2. La metodologia di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri:
a)
esaminino, facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che si verifichi un'inosservanza e, nel caso, le possibili ripercussioni;
b)
stabiliscano il livello di rischio per gli stock, l'attrezzo, la zona (di seguito «il segmento di flotta») e il periodo dell'anno sulla base della probabilità e delle possibili ripercussioni. Il livello di rischio stimato è classificato in base alle seguenti categorie: «molto elevato», «elevato», «medio» e «basso».
3. Nell'ambito di un piano di impiego congiunto stabilito dall'EFCA in conformità del regolamento (CE) n. 768/2005 («piano di impiego congiunto»), ciascuno Stato membro interessato comunica all'EFCA i risultati della valutazione del rischio. Per facilitare la programmazione della strategia di gestione del rischio di cui all' viene descritto il tipo di possibile inosservanza (minacce) delle norme applicabili della politica comune della pesca che è stato individuato. Gli Stati membri comunicano immediatamente all'EFCA eventuali variazioni del livello stimato di rischio.
4. L'EFCA si avvale delle informazioni trasmesse dagli Stati membri per coordinare la valutazione del rischio a livello regionale.
5. Gli Stati membri interessati stilano un elenco dei loro pescherecci in cui figurano almeno i pescherecci che presentano un rischio medio, elevato e molto elevato. L'elenco dei pescherecci è regolarmente aggiornato tenendo conto delle informazioni raccolte nel corso delle attività di controllo e ispezione, comprese le attività congiunte di controllo e ispezione, e di qualsiasi informazione pertinente trasmessa da altri Stati membri.
6. Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nelle zone interessate, il livello di rischio ai sensi del paragrafo 5 è determinato dallo Stato membro costiero nelle cui acque opera il peschereccio, a meno che le autorità dello Stato di bandiera non comunichino, nell'ambito dell' della presente decisione, il livello di tale rischio.
7. Nell'ambito di un piano di impiego congiunto gli Stati membri interessati comunicano all'EFCA, a fini operativi, l'elenco dei pescherecci stabilito a norma dei paragrafi 5 e 6. Per agevolare le attività di controllo e ispezione viene descritto il tipo di minacce che è stato individuato per i pescherecci. Gli Stati membri interessati comunicano immediatamente all'EFCA le eventuali modifiche apportate all'elenco a seguito dell'aggiornamento.
Storico versioni
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