Art. 11
Informazione e valutazione
In vigore dal 13 dic 2018
Informazione e valutazione
1. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'EFCA una relazione sulle attività di controllo e ispezione svolte nell'ambito dei programmi specifici di controllo e ispezione dell'anno civile precedente.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 include almeno le informazioni di cui all'allegato VI.
3. Le informazioni di cui all'allegato VI, punto IV, vengono riportate e aggiornate in ciascuna relazione fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Se in seguito al rilevamento di un'infrazione grave non viene preso alcun provvedimento ne è data motivazione.
4. Per le attività di pesca di cui all'allegato I, le informazioni di cui all'allegato VI, punto IV, sono trasmesse per via elettronica alla Commissione e all'EFCA entro il 15 settembre e sono aggiornate entro il 31 marzo dell'anno successivo.
5. Ai fini della valutazione annuale dell'efficacia dei piani di impiego congiunto di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 768/2005, l'EFCA tiene conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
6. La Commissione convoca, almeno ogni due anni, una riunione del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di valutare l'attuazione e verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei programmi specifici di controllo e ispezione nonché il loro impatto generale sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci e degli operatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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