Art. 9

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

In vigore dal 13 dic 2018
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza 1.   Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei propri sistemi nazionali di controllo della pesca, gli Stati membri interessati effettuano, ove opportuno, attività congiunte di ispezione e sorveglianza sul loro territorio e nelle acque soggette alla loro giurisdizione e, se del caso, nelle acque internazionali. Se del caso, fatto salvo l', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, tali attività sono svolte nell'ambito dei piani di impiego congiunto di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2005. 2.   Ai fini delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza, gli Stati membri interessati: a) provvedono affinché ispettori dell'Unione e funzionari di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza; b) stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza; c) utilizzano procedure standard per le ispezioni concordate con l'EFCA nell'ambito di un piano di impiego congiunto; d) designano, se del caso, i punti di contatto di cui all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. 3.   Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari degli Stati membri interessati e ispettori dell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2018:1986:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo