Art. 9
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
In vigore dal 13 dic 2018
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
1. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei propri sistemi nazionali di controllo della pesca, gli Stati membri interessati effettuano, ove opportuno, attività congiunte di ispezione e sorveglianza sul loro territorio e nelle acque soggette alla loro giurisdizione e, se del caso, nelle acque internazionali. Se del caso, fatto salvo l', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, tali attività sono svolte nell'ambito dei piani di impiego congiunto di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2005.
2. Ai fini delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza, gli Stati membri interessati:
a)
provvedono affinché ispettori dell'Unione e funzionari di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza;
b)
stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza;
c)
utilizzano procedure standard per le ispezioni concordate con l'EFCA nell'ambito di un piano di impiego congiunto;
d)
designano, se del caso, i punti di contatto di cui all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari degli Stati membri interessati e ispettori dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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