Art. 8

Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi

In vigore dal 13 dic 2018
Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi 1.   Gli Stati membri interessati cooperano all'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione. 2.   Se del caso, tutti gli altri Stati membri cooperano con gli Stati membri interessati e con l'EFCA per conseguire gli obiettivi dei piani di impiego congiunto. 3.   Gli Stati membri interessati e l'EFCA possono cooperare con le autorità competenti di paesi terzi all'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione.
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