Art. 10

Scambio di dati

In vigore dal 13 dic 2018
Scambio di dati 1.   Ai fini dell'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico, con gli altri Stati membri interessati e con l'EFCA, dei dati relativi alle attività di pesca e alle attività inerenti alla pesca oggetto dei programmi specifici di controllo e ispezione. Lo scambio di dati di cui al primo comma è conforme all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1224/2009 nonché all'articolo 118 e all'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. 2.   I dati scambiati ai sensi del paragrafo 1 possono comprendere dati personali. L'EFCA e gli Stati membri possono trattare i dati personali cui hanno accesso ai sensi del paragrafo 1 ai fini dell'adempimento dei loro compiti e obblighi nell'ambito dei programmi specifici di controllo e ispezione. L'EFCA e gli Stati membri adottano, in conformità dell' del regolamento (UE) 2016/679 e dell' del regolamento (UE) 2018/1725, misure intese a garantire un'adeguata protezione dei dati personali. 3.   I dati personali contenuti nelle informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 sono conservati per un periodo massimo di 10 anni, salvo se necessari per dare seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tal caso i dati personali possono essere conservati per 20 anni. Se sono conservati per un periodo di tempo più lungo, i dati personali contenuti nelle informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 sono resi anonimi. 4.   In deroga al paragrafo 3, i dati personali contenuti nelle informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 possono essere conservati per un periodo superiore ai periodi di cui al paragrafo 3 esclusivamente ai fini dello svolgimento di ricerche scientifiche e della formulazione di pareri scientifici in linea con l'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679. 5.   Gli Stati membri trattano i dati personali raccolti ai sensi della presente decisione in conformità dell', punto 7, del regolamento (UE) 2016/679. 6.   L'EFCA e le autorità degli Stati membri garantiscono la sicurezza del trattamento dei dati personali svolto ai sensi della presente decisione. L'EFCA e le autorità degli Stati membri collaborano allo svolgimento dei compiti connessi alla sicurezza. 7.   L'EFCA e gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata protezione della riservatezza delle informazioni ricevute ai sensi della presente decisione, conformemente all'articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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