Art. 12

Abrogazione e periodo di transizione

In vigore dal 13 dic 2018
Abrogazione e periodo di transizione Fatto salvo il secondo comma del presente articolo, le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE sono abrogate. Tuttavia, le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE continuano ad applicarsi per quanto riguarda la relazione che gli Stati membri devono presentare nel 2019 concernente le attività di controllo e ispezione svolte nel 2018.
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Abrogazione e periodo di transizione (Art. 12 Decisione (UE) 2018/1986) — Testo vigente | Portale Normativo