Art. 4

Priorità

In vigore dal 13 dic 2018
Priorità 1.   Gli Stati membri interessati procedono al controllo e all'ispezione delle attività di pesca e delle attività inerenti alla pesca per i vari stock e le varie zone di cui agli allegati da I a V della presente decisione sulla base della gestione del rischio, conformemente all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. 2.   Ogni Stato membro interessato attribuisce, per il controllo e le ispezioni, un livello di priorità basato sui risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente alle procedure di cui all'. 3.   Ogni peschereccio e/o segmento di flotta di cui all', paragrafo 2, lettera b), è oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma del paragrafo 2, in modo da garantire una copertura adeguata di tutti gli stock oggetto delle attività di pesca elencate negli allegati da I a V. 4.   Ispezioni a terra di operatori che esercitano attività inerenti alla pesca sono effettuate se sono pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca/della commercializzazione e se rientrano nella strategia di gestione del rischio di cui all'.
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