Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 13 dic 2018
Ambito di applicazione I programmi specifici di controllo e ispezione riguardano le seguenti attività: a) le attività di pesca ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nelle zone di cui agli allegati da I a V della presente decisione («zone interessate»); b) le attività inerenti alla pesca, compresi la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio di prodotti della pesca; c) l'importazione e l'importazione indiretta quali definite all', punti 11 e 12, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (12), per le attività di pesca di cui all'allegato I; d) l'esportazione e la riesportazione quali definite all', punti 13 e 14, del regolamento (CE) n. 1005/2008, per le attività di pesca di cui all'allegato I; e) la pesca ricreativa quale definita all', punto 28, del regolamento (CE) n. 1224/2009, quando è soggetta a misure di conservazione dell'Unione e nei casi specificati nel pertinente allegato; f) le misure di emergenza ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e le misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine conformemente all' del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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Ambito di applicazione (Art. 2 Decisione (UE) 2018/1986) — Testo vigente | Portale Normativo