Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 13 dic 2018
Ambito di applicazione
I programmi specifici di controllo e ispezione riguardano le seguenti attività:
a)
le attività di pesca ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nelle zone di cui agli allegati da I a V della presente decisione («zone interessate»);
b)
le attività inerenti alla pesca, compresi la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio di prodotti della pesca;
c)
l'importazione e l'importazione indiretta quali definite all', punti 11 e 12, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (12), per le attività di pesca di cui all'allegato I;
d)
l'esportazione e la riesportazione quali definite all', punti 13 e 14, del regolamento (CE) n. 1005/2008, per le attività di pesca di cui all'allegato I;
e)
la pesca ricreativa quale definita all', punto 28, del regolamento (CE) n. 1224/2009, quando è soggetta a misure di conservazione dell'Unione e nei casi specificati nel pertinente allegato;
f)
le misure di emergenza ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e le misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine conformemente all' del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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