Art. 3
Obiettivi
In vigore dal 13 dic 2018
Obiettivi
1. I programmi specifici di controllo e ispezione assicurano un'attuazione uniforme ed efficace delle misure di conservazione e controllo applicabili agli stock e alle attività di pesca di cui agli allegati da I a V.
2. Le attività di controllo e ispezione svolte nell'ambito di ciascun programma specifico di controllo e ispezione mirano in particolare a garantire il rispetto delle seguenti disposizioni:
a)
la gestione delle possibilità di pesca e le condizioni specifiche ad esse eventualmente associate, compreso il monitoraggio dell'utilizzo dei contingenti, del regime di gestione dello sforzo e delle misure tecniche applicate nelle zone interessate;
b)
gli obblighi di dichiarazione applicabili alle attività di pesca, in particolare l'affidabilità dei dati registrati e comunicati;
c)
l'obbligo di sbarcare tutte le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 e le misure per la riduzione dei rigetti di cui al titolo III bis del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (13);
d)
le norme speciali relative alla pesatura di determinate specie pelagiche di cui agli articoli da 78 a 89 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 (14) della Commissione;
e)
disposizioni specifiche approvate da organizzazioni regionali di gestione della pesca per quanto concerne gli stock e le zone interessate dalla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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