Art. 1
Oggetto
In vigore dal 13 dic 2018
Oggetto
1. La presente decisione istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per:
a)
le attività di pesca che sfruttano stock o specie oggetto di piani pluriennali di cui agli del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e di piani adottati in conformità dell'articolo 18 di tale regolamento, nonché di altre misure dell'Unione adottate ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato e che stabiliscono limitazioni quantitative e la ripartizione delle possibilità di pesca;
b)
le attività di pesca che sfruttano specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
c)
alcune attività di pesca che sfruttano stock o specie cui si applicano misure di conservazione e gestione adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca
come indicato negli allegati da I a V.
2. I programmi specifici di controllo e ispezione sono riportati negli allegati da I a V e sono attuati dagli Stati membri ivi menzionati («gli Stati membri interessati»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2018:1986:oj#art-1