Art. 6

Strategie nazionali e regionali di gestione del rischio

In vigore dal 13 dic 2018
Strategie nazionali e regionali di gestione del rischio 1.   Sulla base dei risultati della valutazione del rischio gli Stati membri interessati elaborano, almeno una volta all'anno, una strategia di gestione del rischio volta a garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Tale strategia comprende l'identificazione, la descrizione e l'assegnazione di risorse, strumenti di controllo e mezzi di ispezione adeguati, tenuto conto del livello di rischio identificato, della natura del rischio di inosservanza delle norme della politica comune della pesca e del conseguimento degli obiettivi di riferimento. 2.   L'EFCA, sulla base della valutazione regionale del rischio di cui all', paragrafo 4, della presente decisione, stabilisce una strategia regionale di gestione del rischio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L'EFCA coordina e attua la strategia regionale di gestione del rischio mediante un piano di impiego congiunto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2018:1986:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo