Art. 41
Comunicazione di informazioni
In vigore dal 4 ago 2016
Comunicazione di informazioni
Le rappresentanze permanenti di tutti gli Stati membri sono informate su base annuale in merito al numero di END presso l'Agenzia. Tali informazioni comprendono anche i seguenti elementi:
a)
la cittadinanza degli END distaccati provenienti da un'organizzazione o entità di cui all', secondo comma;
b)
le eventuali deroghe alla procedura di selezione ai sensi dell', paragrafo 3;
c)
l'assegnazione di tutti gli END;
d)
qualsiasi sospensione o fine anticipata del distacco degli END in conformità degli ;
e)
l'aggiornamento annuale delle indennità degli END ai sensi dell'.
Storico versioni
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