Art. 19

Indennità

In vigore dal 4 ago 2016
Indennità 1.   L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità di soggiorno giornaliera in base agli stessi criteri dell'indennità di dislocazione per agenti temporanei di cui all' dell'allegato IV dello statuto dell'Agenzia. Se tali criteri sono soddisfatti, l'indennità di soggiorno giornaliera è pari a 128,67 EUR. In caso contrario è pari a 32,18 EUR. Essa à equivalente all'indennità corrisposta ad un esperto nazionale distaccato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. 2.   L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità mensile supplementare conformemente alla seguente tabella: Distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco (in km) Importo in EUR 0-150 0,00 > 150 82,70 > 300 147,03 > 500 238,95 > 800 385,98 > 1 300 606,55 > 2 000 726,04 3.   Le indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono destinate a coprire anche le spese sostenute per il trasloco degli END ed eventuali spese di viaggio annuali sostenute nel corso del periodo di distacco. Esse sono versate anche per i periodi di missione, congedo annuale, congedo di maternità, paternità o di adozione, congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali dell'Agenzia, fatti salvi gli . In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'END ha diritto a indennità ridotte su base proporzionale. 4.   Al momento in cui inizia il periodo di distacco, l'END ha diritto al versamento — tramite anticipo — di un importo pari a 75 giorni di indennità di soggiorno. Tale versamento comporta l'estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori indennità a titolo del periodo cui corrisponde. In caso di cessazione definitiva del distacco presso l'Agenzia prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo dell'anticipo, la frazione dell'importo di tale versamento corrispondente al periodo rimanente è soggetta a ripetizione dell'indebito. 5.   In occasione dello scambio di lettere di cui all', il datore di lavoro informa l'Agenzia in merito ad eventuali indennità percepite dall'END analoghe a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli importi di tali indennità vengono detratti dalle corrispondenti indennità versate dall'Agenzia all'END. 6.   L'aggiornamento delle retribuzioni e indennità adottato in applicazione dell'articolo 60 dello statuto dell'Agenzia si applica automaticamente alle indennità mensili e di soggiorno nel mese successivo alla sua adozione, senza effetto retroattivo. In caso di adeguamento, i nuovi importi sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1352:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Indennità (Art. 19 Decisione (UE) 2016/1352) — Testo vigente | Portale Normativo