Art. 14
Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi
In vigore dal 4 ago 2016
Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi
1. Fatte salve specifiche disposizioni della presente decisione, l'END è soggetto alle norme in vigore presso l'Agenzia in materia di congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi.
2. Il congedo è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'unità a cui l'END è assegnato.
3. Su richiesta debitamente motivata del datore di lavoro, l'Agenzia può concedere fino a un massimo di due giorni di congedo speciale per ogni periodo di dodici mesi. Le richieste sono esaminate caso per caso.
4. I giorni di congedo annuale non fruiti al termine del periodo di distacco non possono essere in alcun modo recuperati.
5. All'END il cui distacco sia di durata inferiore a sei mesi può essere accordato, previa sua richiesta motivata, un congedo speciale su decisione del direttore esecutivo dell'Agenzia. Tale congedo speciale non può essere superiore a tre giorni per l'intero periodo di distacco. Prima di accordare tale congedo, il direttore interessato procede ad una consultazione preventiva con l'unità delle Risorse umane dell'Agenzia.
Storico versioni
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