Art. 16

Congedo di maternità e paternità

In vigore dal 4 ago 2016
Congedo di maternità e paternità 1.   L'END è soggetto alle norme in vigore presso l'Agenzia in materia di congedo di maternità e paternità. 2.   Qualora la legislazione nazionale applicabile al datore di lavoro preveda un congedo di maternità più lungo, su richiesta dell'END e previo accordo del datore di lavoro, il distacco viene sospeso per un periodo equivalente alla differenza tra questo congedo e quello concesso dall'Agenzia. In tal caso, un periodo equivalente al periodo di sospensione può essere aggiunto al termine del distacco se l'interesse dell'Agenzia lo giustifica. 3.   In deroga al paragrafo 1, l'END può chiedere una sospensione del distacco di durata pari all'intero periodo concesso per il congedo di maternità, previo accordo del datore di lavoro. In tal caso, un periodo equivalente al periodo di sospensione può essere aggiunto al termine del distacco se l'interesse dell'Agenzia lo giustifica. 4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano anche in caso di adozione. 5.   In caso di allattamento, l'END nazionale può ottenere su sua richiesta, corredata da un certificato medico attestante il fatto, un congedo speciale di una durata massima di quattro settimane a decorrere dal termine del congedo di maternità; durante tale periodo l'END beneficia delle indennità di cui all'.
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Congedo di maternità e paternità (Art. 16 Decisione (UE) 2016/1352) — Testo vigente | Portale Normativo