Art. 13
Assenza per malattia o infortunio
In vigore dal 4 ago 2016
Assenza per malattia o infortunio
1. In caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, l'END avverte tempestivamente il superiore gerarchico, indicando il proprio attuale recapito. L'END è tenuto a presentare un certificato medico per ogni assenza superiore a tre giorni consecutivi e può essere sottoposto a un controllo medico organizzato dall'Agenzia.
2. Se le assenze per malattia o infortunio di durata non superiore a tre giorni superano, nell'arco di 12 mesi, un totale di 12 giorni, l'END è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia o incidente.
3. Se un'assenza per malattia o infortunio è superiore a un mese o al periodo di servizio prestato dall'END, prendendo in considerazione unicamente il più lungo di tali due periodi, le indennità previste all', paragrafi 1 e 2, vengono automaticamente sospese. Il presente paragrafo non si applica in caso di malattia connessa a una gravidanza. L'assenza per malattia o infortunio non può essere prorogata oltre la durata del distacco dell'interessato.
4. Tuttavia, nel caso in cui sia vittima di un infortunio connesso al suo lavoro e verificatosi durante il periodo di distacco, l'END continua a ricevere per intero le indennità di cui all', paragrafi 1 e 2, per tutto il periodo in cui è inabile al lavoro e fino al termine del distacco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:1352:oj#art-13