Art. 11

Sicurezza sociale

In vigore dal 4 ago 2016
Sicurezza sociale 1.   Precedentemente all'inizio del distacco il datore di lavoro certifica all'Agenzia che l'esperto nazionale rimane soggetto, per tutto il periodo del distacco, alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile all'amministrazione pubblica nazionale oppure all'organizzazione o entità da cui dipende. A tal fine, l'amministrazione pubblica pertinente fornisce all'Agenzia l'attestato di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( (4)) («documento portatile A1»). L'organizzazione o entità fornisce all'END un certificato equivalente al documento portatile A1 e dimostra che la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero. 2.   Dal giorno in cui inizia il periodo di distacco l'END è coperto dall'Agenzia contro i rischi di infortunio. L'Agenzia fornisce all'END una copia delle disposizioni applicabili il giorno in cui l'END si presenta al direttore esecutivo dell'Agenzia per espletare le formalità amministrative connesse al distacco. 3.   Quando, nel quadro di una missione alla quale l'END partecipa in applicazione dell', paragrafo 2, e dell', sia necessaria un'assicurazione supplementare o specifica, le relative spese sono a carico dell'Agenzia o dell'amministrazione nazionale d'origine nel caso di un END senza spese e di ENFP, previa consultazione dello Stato membro interessato in relazione alla missione.
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Sicurezza sociale (Art. 11 Decisione (UE) 2016/1352) — Testo vigente | Portale Normativo