Art. 10
Fine del distacco
In vigore dal 4 ago 2016
Fine del distacco
1. Fatto salvo il paragrafo 2, si può porre fine al distacco su domanda dell'Agenzia o del datore di lavoro dell'END con preavviso di tre mesi, o su domanda dell'END, con lo stesso preavviso e su riserva dell'accordo del datore di lavoro e dell'Agenzia.
2. In talune circostanze eccezionali, il distacco può essere concluso senza preavviso:
a)
dal datore di lavoro dell'END, qualora gli interessi essenziali del datore di lavoro lo richiedano;
b)
per accordo reciproco tra l'Agenzia e il datore di lavoro, su domanda rivolta dall'END alle due parti, qualora gli interessi essenziali, personali o professionali dell'END lo richiedano;
c)
dall'Agenzia, in caso di grave inadempienza degli obblighi stabiliti dalla presente decisione da parte dell'END. L'Agenzia conferisce con la Rappresentanza permanente o la Missione dello Stato interessato e al fine della propria decisione tiene in considerazione le eventuali osservazioni ricevute;
d)
dall'Agenzia, in caso di cessazione o cambiamento della posizione amministrativa dell'END quale funzionario permanente o agente contrattuale del datore di lavoro. All'END è data precedentemente la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora venga posta fine al distacco in virtù del paragrafo 2, lettera c), l'Agenzia ne consulta immediatamente il datore di lavoro e la rappresentanza permanente o missione dello Stato interessato.
Storico versioni
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