Art. 9
Sospensione del distacco
In vigore dal 4 ago 2016
Sospensione del distacco
1. Su richiesta scritta dell'END o del datore di lavoro, e con l'accordo di quest'ultimo, il distacco può essere sospeso dietro autorizzazione dell'Agenzia e alle condizioni da questa fissate. Per tutta la durata di tale sospensione:
a)
il versamento delle indennità di cui all' è sospeso;
b)
il rimborso delle spese di cui all' è corrisposto solo se la sospensione avviene su richiesta dell'Agenzia.
2. L'Agenzia informa il datore di lavoro e la rappresentanza permanente o missione dello Stato interessato.
Storico versioni
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