Art. 9

Sospensione del distacco

In vigore dal 4 ago 2016
Sospensione del distacco 1.   Su richiesta scritta dell'END o del datore di lavoro, e con l'accordo di quest'ultimo, il distacco può essere sospeso dietro autorizzazione dell'Agenzia e alle condizioni da questa fissate. Per tutta la durata di tale sospensione: a) il versamento delle indennità di cui all' è sospeso; b) il rimborso delle spese di cui all' è corrisposto solo se la sospensione avviene su richiesta dell'Agenzia. 2.   L'Agenzia informa il datore di lavoro e la rappresentanza permanente o missione dello Stato interessato.
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