Art. 12

Orario di lavoro

In vigore dal 4 ago 2016
Orario di lavoro 1.   L'END è soggetto alle norme in vigore presso l'Agenzia in materia di orario di lavoro, in funzione delle esigenze del posto cui è assegnato presso l'Agenzia. 2.   Per tutta la durata del distacco, l'esperto nazionale lavora a tempo pieno. Su richiesta debitamente giustificata di un direttore, previo ottenimento dell'accordo del datore di lavoro e compatibilmente con gli interessi dell'Agenzia, l'Agenzia può autorizzare un END a lavorare a tempo parziale. 3.   In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'END presta servizio almeno per la metà della durata normale del tempo di lavoro.
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Orario di lavoro (Art. 12 Decisione (UE) 2016/1352) — Testo vigente | Portale Normativo