Art. 15

Congedo speciale per motivi di formazione

In vigore dal 4 ago 2016
Congedo speciale per motivi di formazione In deroga all', paragrafo 3, all'END il cui periodo di distacco è pari o superiore a sei mesi l'Agenzia può concedere un congedo speciale supplementare per motivi di formazione da parte del datore di lavoro, su richiesta debitamente motivata di quest'ultimo in vista della reintegrazione dell'END.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1352:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Congedo speciale per motivi di formazione (Art. 15 Decisione (UE) 2016/1352) — Testo vigente | Portale Normativo