Art. 15
Congedo speciale per motivi di formazione
In vigore dal 4 ago 2016
Congedo speciale per motivi di formazione
In deroga all', paragrafo 3, all'END il cui periodo di distacco è pari o superiore a sei mesi l'Agenzia può concedere un congedo speciale supplementare per motivi di formazione da parte del datore di lavoro, su richiesta debitamente motivata di quest'ultimo in vista della reintegrazione dell'END.
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