Art. 3

Procedura di selezione

In vigore dal 4 ago 2016
Procedura di selezione 1.   Gli END sono selezionati secondo una procedura aperta e trasparente stabilita in conformità dell'. 2.   Fatto salvo l', paragrafo 4, il distacco degli END è volto ad assicurare all'Agenzia la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento, integrità e merito. Il loro distacco avviene sulla più ampia base geografica possibile tra i cittadini degli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia cooperano per garantire, nella misura del possibile, il rispetto dell'equilibrio tra uomini e donne ed il rispetto del principio della parità di opportunità. 3.   Un invito a manifestare interesse è trasmesso, secondo il caso, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri partecipanti, alle missioni dei paesi terzi, all'organizzazione o entità, ed è pubblicato sul sito web dell'Agenzia. L'invito contiene la descrizione dei posti ed indica i criteri di selezione nonché il termine per la presentazione delle candidature. I candidati a un posto di END devono essere proposti dalle proprie autorità, organizzazione o entità nazionali. La conferma deve pervenire sotto forma di lettera di proposta indirizzata all'Agenzia per quanto possibile entro il termine ultimo per la ricezione delle candidature e, in ogni caso, non oltre la data di assunzione. 4.   Nel caso degli END senza spese e degli esperti nazionali in formazione professionale («ENFP»), l'Agenzia può decidere che un END sia selezionato senza seguire la procedura di selezione di cui ai paragrafi 1 e 2. 5.   Il distacco di esperti è subordinato alle necessità specifiche e alla capacità di bilancio dell'Agenzia. 6.   L'Agenzia crea un fascicolo individuale per l'END. Tale fascicolo contiene informazioni amministrative pertinenti.
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Procedura di selezione (Art. 3 Decisione (UE) 2016/1352) — Testo vigente | Portale Normativo