Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 4 ago 2016
Ambito di applicazione Il regime stabilito dalla presente decisione si applica agli END che soddisfano le condizioni di cui all', distaccati presso l'Agenzia e che sono esperti distaccati dalle amministrazioni pubbliche degli Stati membri partecipanti, a livello nazionale o regionale, in particolare dai ministeri della Difesa e/o loro agenzie, organi, accademie per la difesa nazionale e istituti di ricerca, compresi quelli a norma dell', paragrafo 4, lettera b), della decisione (PESC) 2015/1835. Ai sensi dell', paragrafo 4, lettera a), della decisione (PESC) 2015/1835, gli esperti: — di paesi terzi con cui l'Agenzia ha concluso un accordo amministrativo, o — di organizzazioni/entità che hanno un accordo amministrativo con l'Agenzia, a condizione che l'END sia cittadino di uno Stato membro o di un paese terzo con cui l'Agenzia ha concluso un accordo amministrativo, sono distaccati o assegnati, ai sensi dell', paragrafo1 della decisione, all'Agenzia in accordo con il comitato direttivo, conformemente alle condizioni stabilite in detti accordi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1352:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ambito di applicazione (Art. 1 Decisione (UE) 2016/1352) — Testo vigente | Portale Normativo