Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 4 ago 2016
Ambito di applicazione
Il regime stabilito dalla presente decisione si applica agli END che soddisfano le condizioni di cui all', distaccati presso l'Agenzia e che sono esperti distaccati dalle amministrazioni pubbliche degli Stati membri partecipanti, a livello nazionale o regionale, in particolare dai ministeri della Difesa e/o loro agenzie, organi, accademie per la difesa nazionale e istituti di ricerca, compresi quelli a norma dell', paragrafo 4, lettera b), della decisione (PESC) 2015/1835.
Ai sensi dell', paragrafo 4, lettera a), della decisione (PESC) 2015/1835, gli esperti:
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di paesi terzi con cui l'Agenzia ha concluso un accordo amministrativo, o
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di organizzazioni/entità che hanno un accordo amministrativo con l'Agenzia, a condizione che l'END sia cittadino di uno Stato membro o di un paese terzo con cui l'Agenzia ha concluso un accordo amministrativo,
sono distaccati o assegnati, ai sensi dell', paragrafo1 della decisione, all'Agenzia in accordo con il comitato direttivo, conformemente alle condizioni stabilite in detti accordi.
Storico versioni
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