Art. 5
Durata del distacco
In vigore dal 4 ago 2016
Durata del distacco
1. La durata del distacco è compresa tra due mesi e tre anni. Essa può essere oggetto di proroghe successive per un totale massimo di quattro anni.
Tuttavia, in casi eccezionali, su richiesta del direttore competente e previo accordo del datore di lavoro, il direttore esecutivo dell'Agenzia può autorizzare una o più proroghe del distacco fino a due anni aggiuntivi oltre il periodo massimo di quattro anni di cui al primo comma.
2. La durata del distacco è stabilita all'inizio, nell'ambito dello scambio di lettere di cui all'. La stessa procedura si applica nel caso di eventuale rinnovo, proroga del periodo di distacco o nuovo incarico.
3. L'END che è stato precedentemente distaccato presso l'Agenzia può essere nuovamente distaccato, previa consultazione con l'amministrazione nazionale d'origine, a condizione che continui a soddisfare le condizioni di idoneità al distacco di cui all' e nel rispetto del limite massimo complessivo definito all', paragrafo 5 della decisione (PESC) 2015/1835.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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