Art. 40

Reclami

In vigore dal 4 ago 2016
Reclami Fatta salva la possibilità di proporre ricorsi dopo avere assunto le proprie funzioni, alle condizioni ed entro i termini stabiliti all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli END possono presentare, presso l'autorità abilitata a concludere contratti di lavoro («AACC») ai sensi dello statuto dell'Agenzia, un reclamo contro un atto dell'AACC che arrechi loro pregiudizio ai sensi della presente decisione, ad eccezione degli atti che discendono direttamente da decisioni prese dal datore di lavoro. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di due mesi. Tale termine decorre dalla data della notifica della decisione all'interessato, ma in nessun caso dopo la data in cui quest'ultimo ha ricevuto la notifica. L'AACC notifica una decisione motivata all'interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione del reclamo. Qualora, allo scadere di tale termine, l'END non abbia ricevuto alcuna risposta al reclamo, questo è da considerarsi implicitamente respinto.
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Reclami (Art. 40 Decisione (UE) 2016/1352) — Testo vigente | Portale Normativo