Art. 37

Condizioni di lavoro e retribuzione

In vigore dal 4 ago 2016
Condizioni di lavoro e retribuzione 1.   L', paragrafo 3, e gli non si applicano agli ENFP. 2.   Gli ENFP sono considerati END senza spese ai sensi del capo IV. La loro retribuzione continua ad essere corrisposta dal datore di lavoro; nessuna indennità finanziaria è pagata dall'Agenzia. L'Agenzia non accetta richieste relative a sovvenzioni o compensi oppure al rimborso di spese di viaggio e altre spese a meno che si tratti del rimborso delle spese di missione sostenute nell'ambito del tirocinio professionale.
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Condizioni di lavoro e retribuzione (Art. 37 Decisione (UE) 2016/1352) — Testo vigente | Portale Normativo