Art. 36

Sospensione del tirocinio professionale

In vigore dal 4 ago 2016
Sospensione del tirocinio professionale Su richiesta scritta dell'ENFP o del suo datore di lavoro, e previo accordo di quest'ultimo, il direttore esecutivo dell'Agenzia può autorizzare una sospensione molto breve del tirocinio professionale o la sua fine anticipata. L'ENFP può riprendere il tirocinio professionale per il periodo rimanente, ma solo fino alla fine di tale periodo. Il tirocinio non può essere prorogato in alcun caso.
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Sospensione del tirocinio professionale (Art. 36 Decisione (UE) 2016/1352) — Testo vigente | Portale Normativo