Art. 36
Sospensione del tirocinio professionale
In vigore dal 4 ago 2016
Sospensione del tirocinio professionale
Su richiesta scritta dell'ENFP o del suo datore di lavoro, e previo accordo di quest'ultimo, il direttore esecutivo dell'Agenzia può autorizzare una sospensione molto breve del tirocinio professionale o la sua fine anticipata. L'ENFP può riprendere il tirocinio professionale per il periodo rimanente, ma solo fino alla fine di tale periodo. Il tirocinio non può essere prorogato in alcun caso.
Storico versioni
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