Art. 35

Organizzazione della formazione professionale

In vigore dal 4 ago 2016
Organizzazione della formazione professionale Durante l'intero tirocinio professionale gli ENFP sono seguiti da un consulente per la formazione. Questi deve informare l'unità delle Risorse umane in merito a qualsiasi incidente significativo occorso durante il tirocinio professionale, in particolare assenze, malattie, infortuni o interruzioni, di cui è a conoscenza o è stato messo a conoscenza dall'ENFP. Gli ENFP osservano le istruzioni impartite dal proprio consulente per la formazione, dai superiori gerarchici nella direzione o nel servizio presso il quale sono distaccati e dall'unità delle Risorse umane. Gli ENFP possono partecipare a riunioni (salvo che queste siano riservate o confidenziali ed essi siano sprovvisti del nulla osta di sicurezza), possono ricevere documenti e partecipare alle attività del servizio presso il quale sono distaccati.
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Organizzazione della formazione professionale (Art. 35 Decisione (UE) 2016/1352) — Testo vigente | Portale Normativo