Art. 41 · Comunicazione di informazioni

Art. 41

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 4 ago 2016
Comunicazione di informazioni Le rappresentanze permanenti di tutti gli Stati membri sono informate su base annuale in merito al numero di END presso l'Agenzia. Tali informazioni comprendono anche i seguenti elementi: a) la cittadinanza degli END distaccati provenienti da un'organizzazione o entità di cui all', secondo comma; b) le eventuali deroghe alla procedura di selezione ai sensi dell', paragrafo 3; c) l'assegnazione di tutti gli END; d) qualsiasi sospensione o fine anticipata del distacco degli END in conformità degli ; e) l'aggiornamento annuale delle indennità degli END ai sensi dell'.
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