Art. 31
In vigore dal 27 mag 2016
Gli Stati membri, conformemente al diritto internazionale, intensificano la sorveglianza del personale diplomatico della RPDC al fine di impedire che esso contribuisca ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette UNSCR o dalla presente decisione.
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