Art. 34
In vigore dal 27 mag 2016
1. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I.
2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all', paragrafo 1, lettere b) o c), o all', paragrafo 1, lettera b), modifica di conseguenza l'allegato II o III.
3. Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, inclusi i motivi dell'inserimento nell'elenco, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.
4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.
Storico versioni
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