Art. 30

In vigore dal 27 mag 2016
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un'istruzione o una formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari della RPDC sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari, compresa un'istruzione o una formazione in fisica avanzata, simulazione al computer avanzata e relativa informatica, navigazione geospaziale, ingegneria nucleare, ingegneria aerospaziale, ingegneria aeronautica e relative discipline.
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Art. 30 Decisione (UE) 2016/849 — Testo vigente | Portale Normativo