Art. 32

In vigore dal 27 mag 2016
Non è concesso alcun diritto, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richieste da tale attuazione o a essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone o entità designate di cui agli allegati I, II o III; b) qualsiasi altra persona o entità nella RPDC, compresi il governo della RPDC, i suoi enti, imprese e agenzie pubblici; c) qualsiasi persona o entità che agisce tramite o per conto di una di tali persone o entità di cui alle lettere a) o b).
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Art. 32 Decisione (UE) 2016/849 — Testo vigente | Portale Normativo