Art. 36

In vigore dal 27 mag 2016
1.   La presente decisione è riesaminata e, se necessario, modificata, in particolare per quanto attiene alle categorie di persone, entità o prodotti o ulteriori persone, entità o prodotti da includere nell'ambito delle misure restrittive ovvero in conformità delle pertinenti UNSCR. 2.   Le misure di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), e di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.
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Art. 36 Decisione (UE) 2016/849 — Testo vigente | Portale Normativo