Art. 9
Certificati fitosanitari
In vigore dal 11 mag 2016
Certificati fitosanitari
1. I frutti specificati sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all', paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE. Il certificato fitosanitario comprende i seguenti elementi nella rubrica «Dichiarazione supplementare»:
a)
una dichiarazione attestante che i frutti specificati sono originari di un'area di produzione sottoposta a idonei trattamenti contro Phyllosticta citricarpa eseguiti al momento opportuno;
b)
una dichiarazione attestante che è stata effettuata un'adeguata ispezione visiva ufficiale al momento dell'imballaggio, e che nessun sintomo di Phyllosticta citricarpa è stato individuato nei frutti specificati raccolti nel campo di produzione durante tale ispezione;
c)
la frase «frutta destinata esclusivamente alla trasformazione industriale in succo».
2. Il certificato fitosanitario riporta i numeri di identificazione dei contenitori e i numeri unici delle etichette sugli imballaggi individuali di cui al successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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