Art. 9

Certificati fitosanitari

In vigore dal 11 mag 2016
Certificati fitosanitari 1.   I frutti specificati sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all', paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE. Il certificato fitosanitario comprende i seguenti elementi nella rubrica «Dichiarazione supplementare»: a) una dichiarazione attestante che i frutti specificati sono originari di un'area di produzione sottoposta a idonei trattamenti contro Phyllosticta citricarpa eseguiti al momento opportuno; b) una dichiarazione attestante che è stata effettuata un'adeguata ispezione visiva ufficiale al momento dell'imballaggio, e che nessun sintomo di Phyllosticta citricarpa è stato individuato nei frutti specificati raccolti nel campo di produzione durante tale ispezione; c) la frase «frutta destinata esclusivamente alla trasformazione industriale in succo». 2.   Il certificato fitosanitario riporta i numeri di identificazione dei contenitori e i numeri unici delle etichette sugli imballaggi individuali di cui al successivo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2016:715:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo