Art. 7

Prescrizioni di tracciabilità

In vigore dal 11 mag 2016
Prescrizioni di tracciabilità Ai fini della tracciabilità, i frutti specificati sono introdotti nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni: a) l'area di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori e ogni altro operatore che partecipi al trattamento dei frutti specificati sono stati ufficialmente registrati a tal fine; b) per tutta la durata dei loro spostamenti, dal campo di produzione al punto di entrata nell'Unione, i frutti specificati sono stati accompagnati da documenti rilasciati sotto la supervisione dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante; c) nel caso dei frutti specificati originari del Sudafrica e dell'Uruguay, oltre ai punti a) e b), vengono conservate informazioni dettagliate sui trattamenti che hanno preceduto e seguito il raccolto.
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