Art. 7
Prescrizioni di tracciabilità
In vigore dal 11 mag 2016
Prescrizioni di tracciabilità
Ai fini della tracciabilità, i frutti specificati sono introdotti nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:
a)
l'area di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori e ogni altro operatore che partecipi al trattamento dei frutti specificati sono stati ufficialmente registrati a tal fine;
b)
per tutta la durata dei loro spostamenti, dal campo di produzione al punto di entrata nell'Unione, i frutti specificati sono stati accompagnati da documenti rilasciati sotto la supervisione dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante;
c)
nel caso dei frutti specificati originari del Sudafrica e dell'Uruguay, oltre ai punti a) e b), vengono conservate informazioni dettagliate sui trattamenti che hanno preceduto e seguito il raccolto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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