Art. 6

Prescrizioni relative alle ispezioni dei frutti specificati originari del Sud Africa e dell'Uruguay all'interno dell'Unione

In vigore dal 11 mag 2016
Prescrizioni relative alle ispezioni dei frutti specificati originari del Sud Africa e dell'Uruguay all'interno dell'Unione 1.   I frutti specificati originari del Sud Africa e dell'Uruguay sono ispezionati visivamente al punto di ingresso o sul luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (5). Tali ispezioni vengono effettuate su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie dei frutti specificati per partita di 30 tonnellate, o relativa parte, selezionati in base a ogni eventuale sintomo di Phyllosticta citricarpa. 2.   Qualora vengano individuati sintomi di Phyllosticta citricarpa durante le ispezioni di cui al paragrafo 1, la presenza dell'organismo nocivo deve essere confermata o esclusa da prove effettuate sui frutti che manifestano sintomi di infezione. 3.   Se la presenza di Phyllosticta citricarpa è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto al rifiuto di ingresso nell'Unione.
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